Buone notizie dall’Agenzia delle Entrate
Il Bonus, utile per la detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione immobiliare, è stato recentemente prorogato per altri due anni.
I lavori interessati
Il Bonus è previsto per i seguenti lavori sulle singole unità immobiliari: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Per quelli sulle parti comuni degli edifici condominiali, inoltre, potranno essere richieste le detrazioni anche per la manutenzione ordinaria.
Procedura di richiesta
Per richiedere il bonus occorre indicare i dati catastali identificativi dell’immobile nella dichiarazione dei redditi, sul proprio 730. Se i lavori sono effettuati dal detentore, occorrono anche gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Deve poi essere inviata alla Asl competente per territorio una raccomandata A.R. (oppure con altre modalità stabilite dalla Regione) completa delle seguenti informazioni:
- Generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi.
- Tipo di intervento da realizzare.
- Dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità rispetto agli obblighi previsti dalla normativa in merito a sicurezza sul lavoro e contribuzione.
- Data di inizio dell’intervento di recupero.
La comunicazione preliminare all’Asl non va fatta in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedano tale obbligo.
Se, nell’ambito della ristrutturazione prevista, fossero contemplate opere che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, occorrerà informarne obbligatoriamente anche l’Enea.
Documenti necessari
Oltre alla ricevuta del bonifico, occorre conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione intestati alle persone che fruiscono della detrazione.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, invece, sarà sufficiente una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui egli attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
Inoltre, occorrono i seguenti documenti:
- Domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito.
- Ricevute dell’IMU, se dovuta.
- Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali.
- Dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi.
- Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
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